NEO ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026 E NUOVA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Cambia la scelta per i neo assunti alla previdenza complementare
Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, entra in vigore il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare, con l’iscrizione alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto di lavoro. Le norme introdotte con la legge di Bilancio 2026 aprono una fase nuova per il secondo pilastro e incidono su tre snodi decisivi: modalità di adesione, criteri di investimento delle posizioni conferite senza scelta esplicita e flessibilità della prestazione finale.
Vi è un termine di 60 giorni dalla data dell’assunzione per decidere diversamente: si può rinunciare all’adesione automatica, scegliendo un altro fondo pensione, oppure di mantenere il TFR in azienda, come in passato, sapendo che in questo ultimo caso è sempre possibile passare ad un fondo di previdenza.
Novità per le assunzioni dal 1° luglio
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in materia di previdenza complementare, tra cui un cambiamento significativo nelle modalità di adesione ai fondi pensione. A partire dal 1° luglio 2026 è prevista l’adesione automatica dei lavoratori dipendenti neoassunti del settore privato al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Con l’adesione automatica confluiscono direttamente nel fondo pensione il TFR maturando, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura stabilita dagli accordi collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS (per il 2026 pari a 546,24 euro per 13 mensilità).
Peraltro, i contributi e le quote di TFR derivanti da adesione automatica vengono investiti dal fondo pensione “in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente”.
Revoca nei 60 giorni
Resta la possibilità per il lavoratore di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di prima assunzione; entro questo termine, l’interessato può decidere di destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto oppure di mantenere in azienda il Trattamento di Fine Rapporto che, in base alle dimensioni aziendali, può essere destinato al Fondo di Tesoreria INPS. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. In merito al Fondo di Tesoreria, la Legge di Bilancio è intervenuta sui requisiti dimensionali delle aziende per il versamento della quota di TFR non destinata alla previdenza complementare: il controllo sulla dimensione aziendale verrà ora effettuato di anno in anno, basandosi sulla media annua degli addetti dell’anno precedente.
Lavoratori non di prima assunzione
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine dei 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.
Bozza del modulo per i neo assunti
In attesa che il ministero del Lavoro adotti formalmente un format, si fornisce una bozza per i neo assunti, con le due opzioni: la prima con la destinazione del TFR maturando, in misura totale o parziale (se consentito dal contratto) al fondo pensione (dalla data di decorrenza dell’adesione che dovrà essere comunicata con un modello allegato); l’altra scelta è relativa al mantenimento del TFR in azienda (oppure al fondo di tesoreria presso l’Inps), scelta sempre modificabile.
Nel caso di silenzio assenso – vedi l’avvertenza - tutto il TFR e tutta la contribuzione, del datore di lavoro e del lavoratore, dalla data di assunzione verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.
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bozza
MODULO PER LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
(Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026)
DATI DEL LAVORATORE
• Cognome e Nome: _____________________________________
• Codice Fiscale: ________________________________________
• Data di Assunzione: _____________________________________
SEZIONE 1: LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE COME DIPENDENTE PRIVATO
(Compilare questa sezione solo se il rapporto di lavoro in corso costituisce in assoluto la prima assunzione come lavoratore dipendente del settore privato).
Il sottoscritto dichiara che si tratta della prima assunzione come lavoratore dipendente privato e dispone che il proprio TFR maturando sia così destinato (selezionare una sola opzione):
• [ ] OPZIONE A – Conferimento a Previdenza Complementare scelta dal lavoratore: Richiede che il proprio TFR maturando venga integralmente o parzialmente1
• 1 Nelle misura consentita dagli accordi applicabili o dalla legge. devoluto al seguente fondo pensione: _________________________________________ (allegando apposito modulo di adesione).
• [ ] OPZIONE B – Mantenimento in azienda: Richiede che il proprio TFR maturando venga mantenuto in azienda (o trasferito al Fondo di Tesoreria INPS, ove previsto dalla normativa).
CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI RESE (SEZIONE 1):
1. In caso di Opzione A (Fondo scelto): Il TFR viene destinato al fondo indicato a decorrere dalla data di adesione.
2. In caso di Opzione B (Azienda): Il TFR continua a maturare secondo le regole civilistiche e fiscali ordinarie presso il datore di lavoro o l'INPS. La scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di aderire alla previdenza complementare.
In caso di MANCATA CONSEGNA del modulo entro 60 giorni: opera l'ADESIONE AUTOMATICA. Il TFR maturando e la contribuzione piena (TFR integrale + contributo a carico del datore di lavoro + contributo a carico del lavoratore nella misura stabilita dagli accordi applicabili, calcolati e dovuti retroattivamente dalla data di assunzione) verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento. Nota sulla contribuzione a proprio carico: Se la Retribuzione Annua Lorda (RAL) è inferiore all'assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di non versare la quota a proprio carico dichiarandolo per iscritto al datore di lavoro.
SEZIONE 2: LAVORATORE NEOASSUNTO CON PREGRESSO LAVORO COME DIPENDENTE PRIVATO ("RIASSUNTO")
(Compilare questa sezione se si sono avuti precedenti rapporti di lavoro come dipendente del settore privato).
Il sottoscritto dichiara quanto segue in merito ad una precedente adesione a forme di previdenza complementare (selezionare una sola opzione):
• [ ] OPZIONE A – Presenza di un’adesione: Dichiara di avere già una forma di previdenza complementare in essere, alimentata in tutto o in parte da TFR, derivante da precedenti rapporti di lavoro. Contestualmente sceglie di: ▪ [ ] Esprimere adesione esplicita devolvendo il TFR integralmente o parzialmente2
• 2 Nella al seguente fondo pensione: __________________________________ (allegando modulo di adesione o altra modulistica per attivare la contribuzione se si tratta di fondo pensione al quale già si aderisce).
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• [ ] OPZIONE B – Assenza di un’adesione alimentata da TFR: Dichiara di NON avere in essere alcuna forma di previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR. Il TFR rimarrà pertanto in azienda/Fondo di Tesoreria INPS.
CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI RESE (SEZIONE 2):
1. In caso di Opzione A (Presenza di posizione di previdenza complementare): Per questa categoria di lavoratori NON è possibile lasciare il TFR in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS. Se non viene scelto esplicitamente un fondo pensione entro i 60 giorni, opererà tassativamente l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento con versamento della contribuzione piena (TFR + quota datore + quota lavoratore) a partire dalla data di assunzione (con facoltà del lavoratore di non versare la quota a proprio carico da esprimersi con apposita dichiarazione scritta).
2. In caso di Opzione B (Assenza di posizione di previdenza complementare): Per questi soggetti NON opera l'adesione automatica. Il TFR resterà in azienda o al Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione.
FIRMA E SOTTOSCRIZIONE
Data: _______________
Firma del Lavoratore: _______________________________
PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO (Per ricevuta e controfirma)
Si attesta la ricezione del presente modulo in data _______________
Timbro e Firma del Datore di Lavoro: _______________________________
17/06/2026